impianti - Ing Robino Gabriele

Vai ai contenuti
La Legge 10/91 è un documento atto a dimostrare che l’edificiodi nuova costruzione, o oggetto di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di  ampliamento, rispetta dei parametri minimi richiesti riguardanti caratteristiche energetiche. Le norme (D.Lgs. 311/2006) infatti indicano, a seconda della zona climatica e del rapporto S/V (superficie esposta/volume), una serie di parametri energetici che l’involucro edilizio, comprensivo di murature, pavimenti e solai, e gli impianti devono necessariamente rispettare per raggiungere un determinato indice di prestazione energetica minimo.

La Legge 10/91 è una relazione che contiene al suo interno le ipotesi, formulate dal progettista, riguardanti le stratigrafie di murature, pavimenti e solai, i serramenti, gli impianti di un edificio. La relazione deve essere allegata al progetto edilizio da presentare in Comune per l’ottenimento del relativo permesso edilizio.

La Legge 10/91 deve essere redatta da un professionista, direttamente incaricato dal proprietario dell’edificio. Il professionista deve essere iscritto all’Albo Professionale di appartenenza.


QUANDO E' OBBLIGATORIA

In Italia, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 311/2006, è obbligatorio dotare un edificio o un'unità immobiliare di Relazione Legge 10/91,  nei seguenti casi:

- edifici di nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
- ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria di edifici
- ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzata sia superiore al 20% dell'esistente;
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- sostituzione di generatori di calore.

QUANDO NON E' OBBLIGATORIA


Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.


Made with WebSite X5
copyright 2020  
Ing. Gabriele Robino
Torna ai contenuti