Detrazioni fiscali 65% - Ing Robino





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Cos'è una detrazione

Le detrazioni fiscali sono gli importi che il contribuente ha il diritto di sottrarre dall'imposta lorda (totale delle tasse sui redditi di cui si è debitori verso lo stato) per stabilire così l'imposta netta dovuta.
E’ importante chiarire la differenza tra  detrazione  e  deduzione, che spesso crea qualche confusione.
La  deduzione  agisce in termini di diminuzione della base imponibile, cioè dell'ammontare complessivo dei redditi tassabili:
In pratica, se i redditi dell'anno sono pari a 100 (base imponibile), una eventuale deduzione di 30 porterebbe i redditi tassabili a 70. Se questo scaglione di reddito fosse tassabile al 25%, dopo la deduzione si avrebbe dunque una tassa di 17,5 (70x25%), anziché una tassa di 25 (100x25%).
Tipici esempi di deduzione sono quelli relativi ai costi sostenuti per la salute (medicine, ticket, esami e interventi eseguiti privatamente), che sono deducibili al 19%.

La  detrazione  interviene invece direttamente a ridurre l’imposta lorda (cioè quella calcolata dopo le eventuali deduzioni):
In pratica, se effettuati tutti i conteggi l'imposta da pagare è pari a 15, e la detrazione massima concessa è 5, l'importo che si dovrà effettivmente pagare è 10.  
Per fare un caso più articolato, portiamo nel precedente esempio anche una detrazione pari a 5. Si ha dunque reddito 100, deduzione dal reddito 30, reddito tassabile 70, imposta lorda 17,5 e imposta netta 12,5 (17,5–5).
Tra gli esempi più noti di detrazioni fiscali ci sono quelle relative ai redditi di lavoro e agli interessi passivi sui mutui.



Quando è possibile usufruire delle detrazioni 65% (ex 55%)

1. L'edificio al quale ci si riferisce deve ricadere nella classificazione "edificio esistente"
L’edificio al quale ci si riferisce deve ricadere nella classificazione "edificio esistente". La "prova" dell’esistenza è l’iscrizione al catasto (o la domanda di iscrizione) dell’edificio o parte di edificio, per qualsiasi categoria o destinazione d’uso. Nonché il pagamento dell’Imu, se dovuta (Punto 2 della Circolare n. 36/E dell’Agenzia delle Entrate).
2. L'edificio deve già avere, prima degli interventi, un impianto di riscaldamento
Tutte le agevolazioni 65% (ex 55%) sono studiate per conseguire un risparmio energetico nella climatizzazione invernale. Ed è quindi ovvio che non possono essere incentivati i nuovi impianti. La distinzione tra "impianto di riscaldamento" e altre forme di riscaldamento è costituita dalla presenza di elementi fissi (termosifoni, termoconvettori, stufe che siano impiantati in modo permanente).
Unica eccezione all'esistenza di un precedente impianto di riscaldamento: la posa di pannelli solari.

3. Tutte le detrazioni fiscali 65% – tranne una – si riferiscono sia ad edifici che a parti di edifici, cioè a singole unità immobiliari
Ciò significa che il proprietario o detentore del singolo appartamento (o unità immobiliare) ha diritto a tutte le detrazioni, ad esclusione di quella prevista per la riqualificazione energetica (comma 344) che si riferisce sempre e solo all'intero edificio.
4. Il beneficiario deve essere un soggetto fiscalmente attivo, cioè un soggetto che paga le tasse
Il beneficio accordato è una detrazione fiscale, non un rimborso. Ciò significa che l'agevolazione incide solo per la quota che, anno dopo anno, il soggetto dovrebbe pagare come imposta e che invece non paga.
5. Non va confuso l'aspetto fiscale della propria pratica (e la relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate), con quello di comunicazione all'Enea
Poiché la detrazione è un beneficio fiscale, tutta la pratica deve essere documentata in sede di dichiarazione dei redditi e i controlli di merito spettano solo alle istituzioni preposte. Rispetto all'aspetto fiscale, va effettuata una comunicazione all'Agenzia delle Entrate.
A ciò si aggiunge l'obbligo di documentare tecnicamente all'Enea gli interventi effettuati, secondo procedure specifiche.



Quando sono ammesse le detrazioni 65%
Le detrazioni 65% (ex 55%) sono ammesse per:

• gli interventi sull'
involucro di edifici esistenti e cioè: strutture opache verticali e orizzontali, nonché vetri e infissi (comma 345)
Si intendono gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, purché delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati... (definizione art.1 - Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche).
• gli interventi d'installazione di   pannelli solari (comma 346)
Per interventi di installazione di pannelli solari si intende l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università... (definizione art.1 - Dm 19 febbraio 2007).
• gli interventi di sostituzione di   impianti di climatizzazione invernale (comma 347)
Per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale di cui all'articolo 1, comma 347, della legge Finanziaria 2007, si intendono gli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione (definizione art.1- Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche).
Attenzione: la Finanziaria 2008 ha esteso l'incentivo agli impianti geotermici e alle pompe di calore; successivamente, il Dl 201/2011 - cosiddetto "Salva Italia" - l'ha ulteriormente esteso alla sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.
• gli interventi di   riqualificazione energetica dell'edificio (comma 344)
Per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti si intende qualsiasi categoria di interventi, a condizione che a seguito dell’esecuzione degli stessi   l’intero edificio   consegua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale uguale o inferiore ai valori riportati dall'allegato A del Dm 11 marzo 2008... (Dm 19 febbraio 2007 e successive modifiche; Dl 220/2010 e successive modifiche).





Detrazioni 50 %

Chi sostiene spese per i lavori di ristrutturazione edilizia può fruire della detrazione d’imposta Irpef pari al 36%. Per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2013 (Dl 63/2013), la detrazione Irpef sale al 50% e si calcola su un limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Il decreto legge 63 del 4 giugno 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013) ha riconosciuto la detrazione del 50% anche sulle ulteriori spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo, ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.


 
 
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