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Contabilizzazione del calore e ripartizione spese

La contabilizzazione del calore e la ripartizione delle spese di riscaldamento sono concetti non nuovi. “Sin dal 1991, con l’emanazione della legge 9 gennaio 1991 n. 10, il legislatore ha introdotto il concetto della ripartizione delle spese di riscaldamento secondo il principio del consumo effettivamente registrato”






L’anno scorso il Governo italiano ha recepito la direttiva 2012/27/UE tramite il decreto legislativo n. 102/2014, che ha reso obbligatoria la misurazione individuale del riscaldamento negli edifici. Nello specifico, la contabilizzazione indiretta si applica a tutti quegli edifici condominiali dotati di un impianto di riscaldamento centralizzato a distribuzione verticale e implica  l’installazione di valvole e ripartitori su tutti i radiatori in tempi assai stretti.

Adempimenti sulla contabilizzazione individuale del calore: chi fa cosa

Rispettare gli adempimenti legati all’applicazione del decreto legislativo n. 102/2014 non significa (solo) provvedere all’installazione dei ripartitori per il conteggio del calore consumato da ciascuna unità immobiliare. In realtà sono diverse le figure professionali coinvolte nel processo, a partire dall’amministratore di condominio. Ma non solo: anche l’assemblea condominiale è chiamata a pronunciarsi in merito.

Vediamo dunque brevemente chi sono i soggetti coinvolti e cosa devono fare per rispettare le disposizioni su contabilizzazione del calore e riparto delle spese per il riscaldamento.

L’amministratore di condominio

Innanzitutto l’amministratore di condominio deve farsi carico di mettere all’ordine del giorno dell’assemblea condominiale la questione dell’adeguamento al decreto 102, eventualmente convocando un’assemblea straordinaria per garantire che tutto l’iter si possa svolgere con tempistiche tali da evitare le sanzioni.

L’assemblea di condominio

L’assemblea dovrà poi incaricare un professionista termotecnico con esperienza in materia di contabilizzazione del calore e conoscenza delle norme tecniche vigenti (UNI). Compito del progettista sarà quello di ispezionare tutte le unità immobiliari e fornire una relazione dettagliata nella quale non devono mancare: l’analisi dello stato di fatto dell’edificio, le possibilità di miglioramento dal punto di vista energetico e i dettagli tecnici sui dispositivi di contabilizzazione e termoregolazione.

L’azienda specializzata


Un’azienda specializzata nella contabilizzazione del calore realizzerà poi l’intervento di installazione dei ripartitori e delle valvole termostatiche sui radiatori, seguendo le indicazioni del progettista per garantire che i dispositivi siano adatti al tipo di impianto e correttamente programmati, al fine di ottenere gli obiettivi di risparmio previsti. La medesima azienda successivamente si occuperà della lettura annuale dei contabilizzatori e della ripartizione delle spese di riscaldamento sulla base della normativa vigente.

Il manutentore dell’impianto


Un altro soggetto riveste un ruolo di fondamentale importanza: il manutentore dell’impianto centralizzato.
È questa società, solitamente, che si occupa di apportare le necessarie modifiche alla centrale termica, così che il nuovo sistema di contabilizzazione funzioni a dovere. Le principali operazioni a carico del manutentore sono: il lavaggio dell’impianto prima dell’installazione delle valvole, la sostituzione delle pompe con nuovi circolatori a frequenza variabile, il bilanciamento dell’impianto mediante apposite apparecchiature, il riempimento del circuito a fine lavori e lo sfiato dell’aria per consentire la propagazione del fluido termovettore in tutta la rete di distribuzione dell’edificio.
Come si può notare le figure coinvolte sono tante e i ruoli ben definiti: l’obiettivo condiviso dev’essere svolgere un lavoro di qualità in tempi tali da evitare pesanti sanzioni.

L’intenzione è chiara: gli edifici più datati rappresentano la maggioranza dello stock immobiliare, pertanto la contabilizzazione individuale va implementata prima possibile. Nelle maggiori città italiane il 17% delle famiglie risiede in edifici costruiti prima del 1950, mentre il 60% delle famiglie vive in edifici costruiti tra il 1950 e il 1989. Si tratta di milioni di famiglie. In quei decenni, il tema dell’efficienza energetica non era molto sentito e la priorità di progettisti e imprese di costruzione non era certo la coibentazione dei muri esterni degli edifici né l’isolamento delle tubazioni degli impianti termici. Le tecnologie nel settore edile lasciavano alquanto a desiderare.
Negli impianti costruiti fino agli anni ’80, quelli a distribuzione verticale, le unità immobiliari ricevono il fluido termovettore dai diversi montanti che servono i locali di ogni piano dell’edificio posti sulla stessa colonna. In questa tipologia di impianti la forma applicabile per la misurazione individuale del calore è la contabilizzazione indiretta, resa possibile dall’installazione dei ripartitori di calore e delle valvole termostatiche su ogni radiatore.
Schema di impianto di riscaldamento centralizzato a distribuzione verticale Contabilizzazione del calore: ecco chi deve adeguarsi
A partire dagli anni ’80, invece, la distribuzione utilizzata negli impianti termici centralizzati è stata quella ad anello, in cui è possibile intercettare la mandata e il ritorno per ogni unità immobiliare. Questa tipologia impiantistica si presta all’implementazione della contabilizzazione diretta mediante l’inserimento, al punto di consegna, di un contatore di calore. Questo strumento misura il calore assorbito o rilasciato dal liquido di trasmissione circolante, consentendo di misurare il prelievo di energia termica di un’intera unità immobiliare.

Ma attenzione: la termoregolazione può risultare “non obbligatoria” nelle strutture in cui si palesino “impedimenti” di natura tecnica, ovverosia laddove il costo di strutturazione dell’impianto risulti di molto superiore ai benefici che si possono ottenere. Risultano in questo senso esonerati dall’obbligo normativo gli alloggi riscaldati con ventilconvettori.

La termoregolazione e contabilizzazione del calore viene già incentivata dal legislatore italiano: ma solo se connessa alla sostituzione di una vecchia caldaia con un impianto a condensazione. In tale circostanza è infatti possibile beneficiare della detrazione fiscale al 65%

Tempi e sanzioni


L’adeguamento ai dettami del d.lgs. n. 102/2014 è già divenuto obbligatorio dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta nel luglio 2014, anche se le sanzioni per chi non ottemperasse sono sospese fino al 31 dicembre 2016. Ciò significa che per l’adeguamento di tutti gli impianti termici coinvolti si deve lavorare con tempi strettissimi, specie se si considera che tali interventi presentano una notevole complessità intrinseca dovuta fattori e variabili.
D’altro canto le sanzioni previste dal d.lgs. 102/2014 per coloro che al 1° gennaio 2017 non saranno in linea col decreto stesso, sono tali da suggerire di non prendere il problema alla leggera, trattandosi di importi che vanno da 500 a 2.500 euro, per di più comminati parimenti sia al titolare dell’unità immobiliare, sia al condominio.

Norma tecnica UNI 10200:2013

Il decreto legislativo n. 102/2014 cita la norma UNI 10200:2013 che diventa a tutti gli effetti un dispositivo di legge cogente. In questa sezione ospitiamo articoli e approfondimenti dedicati alla norma, articolata in dodici capitoli e sette appendici.. La norma UNI 10200:2013 ha come tema centrale i criteri per la ripartizione delle spese per la climatizzazione invernale e l’acqua calda sanitaria. Inoltre la 10200 fornisce importanti informazioni in merito alla classificazione delle tipologie di impianti termici centralizzati e alla progettazione e conduzione dell’impianto.

 
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