Calcolo dispersioni termiche e impianti - Ing Robino





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La Legge 10/91 è un documento atto a dimostrare che l’edificio di nuova costruzione, o oggetto di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di  ampliamento, rispetta dei parametri minimi richiesti riguardanti caratteristiche energetiche. Le norme (D.Lgs. 311/2006) infatti indicano, a seconda della zona climatica e del rapporto S/V (superficie esposta/volume), una serie di parametri energetici che l’involucro edilizio, comprensivo di murature, pavimenti e solai, e gli impianti devono necessariamente rispettare per raggiungere un determinato indice di prestazione energetica minimo.

La Legge 10/91 è una relazione che contiene al suo interno le ipotesi, formulate dal progettista, riguardanti le stratigrafie di murature, pavimenti e solai, i serramenti, gli impianti di un edificio. La relazione deve essere allegata al progetto edilizio da presentare in Comune per l’ottenimento del relativo permesso edilizio.

La Legge 10/91 deve essere redatta da un professionista, direttamente incaricato dal proprietario dell’edificio. Il professionista deve essere iscritto all’Albo Professionale di appartenenza.








QUANDO E' OBBLIGATORIA


In Italia, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 311/2006, è obbligatorio dotare un edificio o un'unità immobiliare di Relazione Legge 10/91,  nei seguenti casi:

- edifici di nuova costruzione;
- demolizione e ricostruzione di edifici esistenti
- ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria di edifici
- ampliamento volumetrico, il cui volume lordo a temperatura controllata o climatizzata sia superiore al 20% dell'esistente;
- nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
- sostituzione di generatori di calore.

QUANDO NON E' OBBLIGATORIA


Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:

- gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lett. b) e c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei
beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici;
- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo
produttivo non altrimenti utilizzabili;
- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.
c-bis) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se
utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Termo
 
 
 
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