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La Legge 10/91 è un documento atto a dimostrare che l’edificio di nuova costruzione, o oggetto di manutenzione straordinaria, di ristrutturazione, di ampliamento, rispetta dei parametri minimi richiesti riguardanti caratteristiche energetiche. Le norme (D.Lgs. 311/2006) infatti indicano, a seconda della zona climatica e del rapporto S/V (superficie esposta/volume), una serie di parametri energetici che l’involucro edilizio, comprensivo di murature, pavimenti e solai, e gli impianti devono necessariamente rispettare per raggiungere un determinato indice di prestazione energetica minimo.
La Legge 10/91 è una relazione che contiene al suo interno le ipotesi, formulate dal progettista, riguardanti le stratigrafie di murature, pavimenti e solai, i serramenti, gli impianti di un edificio. La relazione deve essere allegata al progetto edilizio da presentare in Comune per l’ottenimento del relativo permesso edilizio.
La Legge 10/91 deve essere redatta da un professionista, direttamente incaricato dal proprietario dell’edificio. Il professionista deve essere iscritto all’Albo Professionale di appartenenza.
QUANDO E' OBBLIGATORIA
In Italia, in base a quanto disposto dal D.Lgs. 311/2006, è obbligatorio dotare un edificio o un'unità immobiliare di Relazione Legge 10/91, nei seguenti casi:
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QUANDO NON E' OBBLIGATORIA
Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici e di impianti:
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beni culturali e del paesaggio, nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe una alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai
caratteri storici o artistici;
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produttivo non altrimenti utilizzabili;
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utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.